La novità della Regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture turistiche in aria aperta (come campeggi e villaggi turistici) con capacità ricettiva superiore a 400 persone ha portato alcune modifiche da applicare come contromisure antincendio, avvicinandosi, quanto più possibile, alle reali probabilità di emergenza.

Il tutto si riferisce sia a nuove strutture che a strutture già esistenti.

La prima novità è l'installazione dei pulsanti manuali per attivare l'emergenza trasferendo la segnalazione ad un luogo presidiato 24 ore su 24. I pulsanti andranno posizionati ogni 80 metri sui percorsi d'esodo, segnalati ed illuminati, collegati ad un sistema di allarme acustico.

Importanza viene data anche alle vie di fuga che dovranno essere facilmente individuabili e raggiungibili, oltre che riportate su planimetrie orientative. Le informazioni dovranno essere fornite nella lingua dell'ospite.

Si sottolinea l'obbligo di avere un sistema di illuminazione d'emergenza lungo le vie di esodo con un livello di illuminamento non inferiore a 2 lux e mantenuto con tempi stabiliti anche in assenza di rete.

Anche le dotazioni di base sono obbligatorie, con estintori omologati ed ubicati dove visibili e raggiungibili facilmente, percorrendo non più di 30 metri.

La regola tecnica in questione è stata approvata con il Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2014 e, dopo varie proroghe, rimanda come termine ultimo di adeguamento Ottobre 2016.

 

L'Unione Europea ha definito i requisiti di sicurezza cogenti per tutti i prodotti destinati ad essere impiegati in atmosfere potenzialmente esplosive. In questo modo i prodotti certificati secondo la direttiva Atex potranno liberamente circolare all'interno del mercato europeo ed aumenterà la tutela di imprese ed utilizzatori in materia di sicurezza. La nuova Direttiva Atex, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 29 marzo 2014 ed entrata in vigore il giorno seguente, ha abrogato la precedente Direttiva 94/9/CE a decorrere dal 20 aprile 2016.

Di seguito, in breve, alcuni dei principali cambiamenti apportati dalla Direttiva 2014/34/UE rispetto alla precedente 94/9/CE:

  •       Ampliamento delle definizioni con le integrazioni orizzontali del Nuovo Quadro Normativo
  •          Descrizione dettagliata degli operatori economici e dei loro obblighi
  •          Introduzione dei riferimenti ai regolamenti sulla normazione europea
  •          Riferimento al regolamento n. 765/2008 per quanto riguarda la Marcature CE
  •         Requisiti più dettagliati e procedure dal Nuovo Quadro Normativo per gli organismi notificati

Le modifiche non riguardano aspetti prettamente tecnici.

 

Dal 1° Luglio 2015 è scattato l'obbligo di predisporre alla connessione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultralarga gli edifici nuovi o ristrutturati. Il decreto Sblocca Italia del 2014 stabilisce che tutte le nuove costruzioni per le quali le domande di autorizzazione edilizia siano presentate dopo il 1° luglio 2015 dovranno essere corredate di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio cioè, in termini più semplici, all'interno delle abitazioni dovranno essere presenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete. E' bene sottolineare che il decreto riguarda sia le nuove costruzioni che gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o mutamenti della destinazione d'uso, nonchè gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli.

La Delibera AEEG 180/2013/R/EEL ha anticipato un rafforzamento delle regole relative al prelievo dell'energia reattiva dalla rete. Dal 1° gennaio 2016 saranno applicate penali per gli utenti MT e BT con potenza disponibile superiore  ai 16,5kW che prelevano energia reattiva in fascia F1 e F2 per più del 33% dell'energia attiva; per non incorrere nelle penali il valore del fattore di potenza medio mensile passa dall'attuale 0,90 a 0,95, con relativo aumento della potenza dei condensatori necessari. Al momento la penale è dovuta se il prelievo di reattiva eccede il 50%. L'obbligo di adeguamento degli impianti diventa severo, pena la sospensione del servizio.

Il nostro studio è in grado di fornire totale assistenza e consulenza per avere informazioni in merito e come procedere per adeguarsi nei tempi.

Dal 1 marzo 2013 con l'entrata in vigore della normativa CEI 62305-2, che sostituisce la precedente versione, il datore di lavoro è obbligato a valutare, o rivalutare nel caso l'avesse già fatto, il rischio di fulminazione da scariche atmosferiche, così come richiesto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., negli artt. 17, 29 e 84. L'art. 80 del D.Lgs. 81/2008 chiarisce come tutte le aziende abbiano l'obbligo di valutazione del rischio di fulminazione diretta ed indiretta. Sarà necessario redigere un progetto di protezione contro i fulmini rielaborando l'analisi del rischio sulla base della nuova normativa. Lo stesso Decreto 81/2008 all'articolo 29 così recita "la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata,...in relazione al grado di evoluzione della tecnica (ovvero aggiornamento normativo)..."

Per i nuovi edifici si utilizzerà questa norma per la valutazione del rischio di fulminazione, per gli edifici esistenti nei quali la valutazione del rischio di fulminazione era già stata effettuata in base alle norme tecniche precedenti "il datore di lavoro dovrà effettuare nuovamente la valutazione in conformità alla norma CEI EN 62305-2 e se necessario dovrà realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio entro i valori ritenuti accettabili dalla stessa norma".

Si rammenta che non è una scelta farlo o meno bensì un obbligo per il datore di lavoro.

 

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